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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE

1. Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque
piovane scolino nel suo terreno e non puo` farle cadere nel fondo
del vicino.

2. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche` le acque
piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni
caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.


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