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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMPUTO DELL'INDENNITA` DI MANCATO PREAVVISO

1. L'indennita` di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o
ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto e` corrisposto a titolo di rimborso spese.

2. Se il prestatore di lavoro e` retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennita` suddetta e` determinata sulla media degli emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.

3. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro. (1)

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(1) N. Redaz. - Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 29.05.82,
n. 297.


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