Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2121 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPUTO DELL'INDENNITA` DI MANCATO PREAVVISO 1. L'indennita` di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e` corrisposto a titolo di rimborso spese. 2. Se il prestatore di lavoro e` retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita` suddetta e` determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 3. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro. (1) ----------------- (1) N. Redaz. - Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 29.05.82, n. 297.
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