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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTI CHE LIMITANO LA DISPONIBILITA` DEI BENI PIGNORATI

1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano
vincoli di indisponibilita`, se non sono stati trascritti prima del
pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno
data certa anteriore al pignoramento.

2. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti
e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la
legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente
al pignoramento.


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