Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2915 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTI CHE LIMITANO LA DISPONIBILITA` DEI BENI PIGNORATI 1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilita`, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. 2. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.
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