Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2452 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA` DEI LIQUIDATORI 1. Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310. 2. I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente. 3. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni. 4. Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo (( . . . )) comma, relative alla pubblicita` della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma. --------------- N. Redaz. Articolo modificato dall'art. 33 della L. 24.11.2000, n. 340.
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