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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA` DEI LIQUIDATORI

1. Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori
sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279,
2280, primo comma, e 2310.

2. I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art.
2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per
l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

3. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento
dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente
ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

4. Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo (( . . . )) comma,
relative
alla pubblicita` della nomina dei liquidatori si applicano anche
alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo
comma.
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N. Redaz. Articolo modificato dall'art. 33 della L. 24.11.2000, n.
340.


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