Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 196 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIPETIZIONE DEL VALORE IN CASO DI MANCANZA DELLE COSE DA PRELEVARE 1. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorieta`, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
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