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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIPETIZIONE DEL VALORE IN CASO DI MANCANZA DELLE COSE DA PRELEVARE

1. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi
hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi
possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per
notorieta`, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a
consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge.


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