Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2018 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI DEL RICORRENTE DURANTE IL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE 1. Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente puo` compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e` scaduto o pagabile a vista, puo` esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
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