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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI DEL RICORRENTE DURANTE IL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE

1. Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente puo`
compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e,
se il titolo e` scaduto o pagabile a vista, puo` esigerne il
pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della
somma.


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