Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2100 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGATORIETA` DEL COTTIMO 1. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, e` vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e` fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. 2. Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste dal comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.
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