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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGATORIETA` DEL COTTIMO

1. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema
del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro,
e` vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o
quando la valutazione della sua prestazione e` fatta in base al
risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

2. Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi
in cui si verificano le condizioni previste dal comma precedente e
stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.


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