Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2376 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ASSEMBLEE SPECIALI 1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. 2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
Versione PDF |