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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ASSEMBLEE SPECIALI

1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono
essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della
categoria interessata.

2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative
alle assemblee straordinarie.


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