Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2083 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PICCOLI IMPRENDITORI 1. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita` professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
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