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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODELLI DI UTILITA`

1. Chi, in conformita` della legge, ha ottenuto un brevetto per
un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodita` di
applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare
l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si
riferisce.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.


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