Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2592 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODELLI DI UTILITA` 1. Chi, in conformita` della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodita` di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
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