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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOSTITUZIONE PLURIMA. SOSTITUZIONE RECIPROCA

1. Possono sostituirsi piu` persone a una sola e una sola a piu`.

2. La sostituzione puo` anche essere reciproca tra i coeredi
istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la
proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume
ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme
con gli istituiti e` chiamata un'altra persona, la quota vacante
viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.


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