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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OFFERTA NON FORMALE

1. Il debitore non puo` essere considerato in mora, se
tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche
senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente
capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo
legittimo.


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