Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1220 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OFFERTA NON FORMALE 1. Il debitore non puo` essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Versione PDF |