Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1404 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NOMINA 1. Quando la dichiarazione di nomina e` stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
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