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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NOMINA

1. Quando la dichiarazione di nomina e` stata validamente fatta, la
persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti
dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.


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