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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BENEFICIO DELLA DIVISIONE

1. Se e` stato stipulato il beneficio della divisione, ogni
fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito
puo` esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui
dovuta.

2. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro
ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e` obbligato
per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde
delle insolvenze sopravvenute.


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