Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2092 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SANZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI 1. Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.
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