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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, o di un
provvedimento dell'autorita` riguardanti la gestione produttiva, il
rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le
parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo`
essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

2. Sono salve le diverse disposizioni della legge, o del
provvedimento dell'autorita`.


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