Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1623 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 1. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, o di un provvedimento dell'autorita` riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo` essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. 2. Sono salve le diverse disposizioni della legge, o del provvedimento dell'autorita`.
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