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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE

1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare
o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una
preventiva risposta, il contratto e` concluso nel tempo e nel luogo
in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte
dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e` tenuto al risarcimento
del danno.


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