Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1327 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE 1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e` concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e` tenuto al risarcimento del danno.
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