Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2847 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DURATA DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE 1. L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e` rinnovata prima che scada detto termine.
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