Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1558 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISPONIBILITA` DELLE COSE 1. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche` non ne sia stato pagato il prezzo. 2. Colui che ha consegnato le cose non puo` disporne fino a che non gli siano restituite.
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