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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISPONIBILITA` DELLE COSE

1. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto
le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o
a sequestro finche` non ne sia stato pagato il prezzo.

2. Colui che ha consegnato le cose non puo` disporne fino a che non
gli siano restituite.


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