Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 790 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISERVA DI DISPORRE DI COSE DETERMINATE 1. Quando il donante si e` riservata la facolta` di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta` non puo` essere esercitata dagli eredi.
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