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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RISERVA DI DISPORRE DI COSE DETERMINATE

1. Quando il donante si e` riservata la facolta` di disporre di
qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma
sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta` non
puo` essere esercitata dagli eredi.


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