Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 60 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA 1. Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, puo` essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno e` scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si e` comunque trovato presente, senza che si abbiano piu` notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilita`; 2) quando alcuno e` stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilita`, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilita`; 3) quando alcuno e` scomparso per un infortunio e non si hanno piu` notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e` conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese e` conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e` avvenuto.
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