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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

1. Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, puo` essere dichiarata
la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno e` scomparso in operazioni belliche alle quali ha
preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle
quali si e` comunque trovato presente, senza che si abbiano piu`
notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del
trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell'anno in cui sono cessate le ostilita`;

2) quando alcuno e` stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo
internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono
trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o,
in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono
cessate le ostilita`, senza che si siano avute notizie di lui dopo
l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione
delle ostilita`;

3) quando alcuno e` scomparso per un infortunio e non si hanno piu`
notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il
giorno non e` conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se
neppure il mese e` conosciuto, dalla fine dell'anno in cui
l'infortunio e` avvenuto.


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