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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SENTENZE STRANIERE

1. Si puo` parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze
pronunziate dalle autorita` giudiziarie straniere, dopo che ne e`
stata dichiarata l'efficacia dall'autorita` giudiziaria italiana
salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.


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