Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2820 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SENTENZE STRANIERE 1. Si puo` parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita` giudiziarie straniere, dopo che ne e` stata dichiarata l'efficacia dall'autorita` giudiziaria italiana salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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