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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

1. Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le
dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del
notaio, a liquidare le attivita` ereditarie facendosi autorizzare
alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni
sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono,
e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda
al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione
previsto dal comma seguente.

2. L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti
di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non
aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario e` ripartito in
proporzione dei rispettivi crediti.

3. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere
nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla
somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di
specie e` preferito agli altri legatari.


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