Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1876 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RENDITA COSTITUITA SU PERSONE GIA` DEFUNTE 1. Il contratto e` nullo, se la rendita e` costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gia` cessato di vivere.
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