Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2040 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIMBORSO DI SPESE E DI MIGLIORAMENTI 1. Colui al quale e` restituita la cosa e` tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli art. 1149, 1150, 1151 e 1152.
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