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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CAPITALE SOCIALE

1. La societa` deve costituirsi con un capitale non inferiore a
venti milioni di lire.

2. Le quote di conferimento dei soci (( relative alle societa' di
nuova costituzione )) possono essere di diverso ammontare, ma in
nessun caso inferiori a lire mille.

3. Se la quota di conferimento e` superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere
integrata mediante conferimento in danaro.


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