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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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NASCITA DEL FIGLIO DOPO I TRECENTO GIORNI

1. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il
figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo
scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e` stato concepito durante il matrimonio.

2. Possono analogamente provare il concepimento durante la
convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla
pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di
separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a
vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.

3. In ogni caso il figlio puo` proporre azione per reclamare lo
stato di legittimo.


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