Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 234 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NASCITA DEL FIGLIO DOPO I TRECENTO GIORNI 1. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e` stato concepito durante il matrimonio. 2. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. 3. In ogni caso il figlio puo` proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.
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