Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2039 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INDEBITO RICEVUTO DA UN INCAPACE 1. L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non e` tenuto che nei limiti in cui cio` che ha ricevuto e` stato rivolto a suo vantaggio.
Versione PDF |