Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1547 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALTRE FORME DI ALIENAZIONE DI EREDITA` 1. Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredita` a titolo oneroso. 2. Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia e` regolata dall'art. 797.
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