Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1473 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DETERMINAZIONE DEL PREZZO AFFIDATA A UN TERZO 1. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. 2. Se il terzo non vuole o non puo` accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e` fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e` stato concluso il contratto.
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