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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DETERMINAZIONE DEL PREZZO AFFIDATA A UN TERZO

1. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un
terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

2. Se il terzo non vuole o non puo` accettare l'incarico, ovvero le
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione,
la nomina, su richiesta di una delle parti, e` fatta dal presidente
del tribunale del luogo in cui e` stato concluso il contratto.


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