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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ASSICURAZIONE DELLE MERCI

1. La banca deve provvedere per conto del contraente
all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il
valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele
d'uso.


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