Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1847 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ASSICURAZIONE DELLE MERCI 1. La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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