Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1501 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TERMINI 1. Il termine per il riscatto non puo` essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. 2. Il termine stabilito dalla legge e` perentorio e non si puo` prorogare.
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