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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TERMINI

1. Il termine per il riscatto non puo` essere maggiore di due anni
nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni
immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si
riduce a quello legale.

2. Il termine stabilito dalla legge e` perentorio e non si puo`
prorogare.


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