Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 162 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FORMA DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI 1. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullita`. 2. La scelta del regime di separazione puo` anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 3. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194. (1) 4. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita` dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. ----------- (1) N. Redaz. - La L. 10.04.81, n. 142, art. 1 ha modificato il comma 3.
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