Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 511 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SPESE 1. Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredita`.
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