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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a
svolgere un'attivita` con i terzi, un estratto del contratto deve, a
cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione,
essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

2. L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede
dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e
la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative
alla liquidazione.

3. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.


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