Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2612 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 1. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita` con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. 2. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. 3. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
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