Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1041 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LETTO DELL'ACQUEDOTTO 1. E` sempre in facolta` del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero` di tale facolta` egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la meta` delle spese occorrenti.
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