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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LETTO DELL'ACQUEDOTTO

1. E` sempre in facolta` del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione
di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero` di tale
facolta` egli non ha fatto uso al tempo della concessione
dell'acquedotto, deve sopportare la meta` delle spese occorrenti.


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