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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETI SPECIALI DI COMPRARE

1. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne`
direttamente ne` per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle
province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla
loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per
loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita`
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di
vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

2. Nei primi due casi l'acquisto e` nullo; negli altri e`
annullabile.


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