Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1471 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETI SPECIALI DI COMPRARE 1. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne` direttamente ne` per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita` amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395. 2. Nei primi due casi l'acquisto e` nullo; negli altri e` annullabile.
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