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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` DELL'ALIENANTE PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1. Nel caso di cessione della quota l'alienante e` obbligato
solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal
trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.

2. Il pagamento non puo` essere domandato all'alienante se non
quando la richiesta al socio moroso e` rimasta infruttuosa.


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