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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

1. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa
ricevuta in pegno.

2. La prelazione non si puo` far valere se la cosa data in pegno non
e` rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato
dalle parti.

3. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila,
la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con
data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e
della cosa.

4. Se pero` il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti
che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni
di credito su pegno, la data della scrittura puo` essere accertata
con ogni mezzo di prova.


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