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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IPOTECA SULL'USUFRUTTO E SULLA NUDA PROPRIETA`

1. Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare
di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per
abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda
proprieta` da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non
si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione
dell'usufrutto.

2. Se la nuda proprieta` e` gravata da ipoteca, questa, avvenendo
l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprieta`. Ma
nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente,
perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non
pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.


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