Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2814 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IPOTECA SULL'USUFRUTTO E SULLA NUDA PROPRIETA` 1. Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprieta` da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto. 2. Se la nuda proprieta` e` gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprieta`. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.
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