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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MALATTIE CONTAGIOSE, CALAMITA` PUBBLICHE O INFORTUNI

1. Quando il testatore non puo` valersi delle forme ordinarie,
perche` si trova in luogo dove domina una malattia reputata
contagiosa, o per causa di pubblica calamita` o d'infortunio, il
testamento e` valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] (1)
dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da
un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta` non
inferiore a sedici anni.

2. Il testamento e` redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e`
sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o
i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

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(1) N. Redaz. - Parole soppresse dall'art. 147 del Decreto
Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L,
in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98).

Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di
legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto della
suddetta modifica.


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