Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 609 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MALATTIE CONTAGIOSE, CALAMITA` PUBBLICHE O INFORTUNI 1. Quando il testatore non puo` valersi delle forme ordinarie, perche` si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita` o d'infortunio, il testamento e` valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] (1) dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta` non inferiore a sedici anni. 2. Il testamento e` redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e` sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. ------- (1) N. Redaz. - Parole soppresse dall'art. 147 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98). Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto della suddetta modifica.
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