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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPOSSIBILITA` PARZIALE

1. Se la prestazione e` divenuta impossibile solo in parte, il
debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la
parte che e` rimasta possibile.

2. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa
determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua
alcunche` dal perimento totale della cosa.


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