Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1258 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPOSSIBILITA` PARZIALE 1. Se la prestazione e` divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e` rimasta possibile. 2. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche` dal perimento totale della cosa.
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