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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMUNIONE FORZOSA DEL MURO CHE NON E` SUL CONFINE

1. Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un
metro e mezzo ovvero a distanza minore della meta` di quella
stabilita dai regolamenti locali, il vicino puo` chiedere la
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro
stesso, pagando, oltre il valore della meta` del muro, il valore del
suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine.

2. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro
al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve
manifestare la propria volonta` entro il termine di giorni quindici
e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi
dal giorno in cui ha comunicato la risposta.


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