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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTO DI FUSIONE

1. La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

2. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per
l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della
societa` risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro
trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi
ove e` posta la sede delle societa` partecipanti alla fusione, di
quella che ne risulta o della societa` incorporante.

3. Il deposito relativo alla societa` risultante dalla fusione o di
quella incorporante non puo` precedere quelli relativi alle altre
societa` partecipanti alla fusione.

(( 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. ))


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