Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2504 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTO DI FUSIONE 1. La fusione deve essere fatta per atto pubblico. 2. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societa` risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e` posta la sede delle societa` partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa` incorporante. 3. Il deposito relativo alla societa` risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo` precedere quelli relativi alle altre societa` partecipanti alla fusione. (( 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. ))
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