Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 346 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOMINA DEL TUTORE E DEL PROTUTORE 1. Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
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