Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 250 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RICONOSCIMENTO 1. Il figlio naturale puo` essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia` uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo` avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. 2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. 3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo` avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia` effettuato il riconoscimento. 4. Il consenso non puo` essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e` opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. 5. Il riconoscimento non puo` essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta`.
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