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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RICONOSCIMENTO

1. Il figlio naturale puo` essere riconosciuto, nei modi previsti
dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia` uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
riconoscimento puo` avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente.

2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non
produce effetto senza il suo assenso.

3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni
non puo` avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia
gia` effettuato il riconoscimento.

4. Il consenso non puo` essere rifiutato ove il riconoscimento
risponda all'interesse del figlio. Se vi e` opposizione, su ricorso
del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il
minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con
l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del
consenso mancante.

5. Il riconoscimento non puo` essere fatto dai genitori che non
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta`.


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