Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2705 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TELEGRAMMA 1. Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e` sottoscritto dal mittente, ovvero se e` stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. 2. La sottoscrizione puo` essere autenticata dal notaio. 3. Se l'identita` della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma e` stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e` ammessa la prova contraria. 4. Il mittente puo` fare indicare nel telegramma se l'originale e` stato firmato con o senza autenticazione.
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