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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TELEGRAMMA

1. Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata,
se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e` sottoscritto
dal mittente, ovvero se e` stato consegnato o fatto consegnare dal
mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

2. La sottoscrizione puo` essere autenticata dal notaio.

3. Se l'identita` della persona che ha sottoscritto l'originale del
telegramma e` stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e`
ammessa la prova contraria.

4. Il mittente puo` fare indicare nel telegramma se l'originale e`
stato firmato con o senza autenticazione.


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