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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ERRORE ESSENZIALE

1. L'errore e` essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identita` dell'oggetto della prestazione ovvero
sopra una qualita` dello stesso che, secondo il comune apprezzamento
o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del
consenso;

3) quando cade sull'identita` o sulle qualita` della persona
dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state
determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, e` stato la ragione
unica o principale del contratto.


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