Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1429 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ERRORE ESSENZIALE 1. L'errore e` essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identita` dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita` dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identita` o sulle qualita` della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, e` stato la ragione unica o principale del contratto.
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