Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1296 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SCELTA DEL CREDITORE PER IL PAGAMENTO 1. Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e` stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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