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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte
di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il
prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi
dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i
coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da
ogni successivo avente causa, finche` dura lo stato di comunione
ereditaria.

2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono
piu`, la quota e` assegnata a tutti in parti uguali.


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