Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 732 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO DI PRELAZIONE 1. Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finche` dura lo stato di comunione ereditaria. 2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono piu`, la quota e` assegnata a tutti in parti uguali.
Versione PDF |